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Quesiti Referendari sul Lavoro: Domenica 8 e Lunedì 9 Giugno
Quesito 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
Descrizione del Quesito: Si propone l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e successive modifiche, riguardante il “Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” nella sua interezza.
Cosa significa il Quesito 1? Questo quesito mira ad abrogare la disciplina sui licenziamenti prevista dal contratto a tutele crescenti.
- Situazione attuale: Nelle imprese con più di 15 dipendenti, un lavoratore licenziato illegittimamente non ha diritto al reintegro, salvo in alcuni casi specifici.
- Conseguenza dell’abrogazione: L’abrogazione di questa parte permetterebbe il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro.
Contesto storico e impatto:
- Prima del Jobs Act:
- Nelle aziende con più di 15 dipendenti, un licenziamento illegittimo comportava il reintegro o un indennizzo.
- Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la conseguenza era un indennizzo (tra 2,5 e 14 mensilità) o la riassunzione.
- Nel 2012 (Governo Monti – Ministro Fornero), la normativa fu già depotenziata, prevedendo il reintegro solo nei casi palesemente illegittimi e un indennizzo in tutti gli altri.
- Dopo il Jobs Act:
- Il Jobs Act ha escluso il reintegro, eccetto nei casi più gravi, e ha definito un sistema di indennizzo che limita la possibilità per i giudici di reintegrare il lavoratore.
- In caso di abrogazione del Jobs Act: Si tornerebbe alla normativa previgente (legge Fornero), che prevede più casi di reintegro ma un numero minore di mensilità di indennizzo quando il reintegro non è contemplato.
- Questo indennizzo sarebbe anche inferiore ai limiti che il governo Conte (Decreto Dignità) nel 2018 innalzò da 24 a 36 mensilità.
- Verrà anche eliminato il diritto al reintegro previsto dal Jobs Act per i dipendenti di partiti politici, sindacati e associazioni religiose.
Quesito 2: Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
Descrizione del Quesito: Si propone l’abrogazione parziale dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, “Norme sui licenziamenti individuali”, come modificato. Le parole specifiche da abrogare riguardano il limite massimo dell’indennità per licenziamento ingiustificato.
Cosa significa il Quesito 2? L’obiettivo è eliminare il limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo previsto per le piccole imprese in caso di licenziamento ingiustificato.
- Situazione attuale: Nelle imprese con meno di 16 dipendenti, un lavoratore licenziato illegittimamente può ottenere al massimo sei mensilità di risarcimento, che possono aumentare a 10 o 14 in base all’anzianità di servizio, anche se un giudice reputa il licenziamento infondato.
- Conseguenza dell’abrogazione: In caso di abrogazione, sarebbe il giudice a determinare il numero delle mensilità di indennizzo caso per caso, senza limiti predefiniti, pur rispettando i parametri del Codice Civile.
Quesito 3: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
Descrizione del Quesito: Si chiede l’abrogazione parziale del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplina i contratti di lavoro, con riferimento a parti specifiche degli articoli 19 e 21 riguardanti la durata massima e le condizioni per proroghe e rinnovi dei contratti a termine.
Cosa significa il Quesito 3? Questo quesito propone di reintrodurre l’obbligo di “causale” (motivazione) per i contratti di lavoro a termine inferiori a 12 mesi.
- Contesto storico: L’obbligo di causali per i contratti a termine fino a 12 mesi fu eliminato nel 2015 (Jobs Act) e poi reintrodotto nel 2018 (Decreto Dignità).
- Modifica più recente: L’ultima modifica, nel 2023 (Decreto Lavoro), ha escluso l’esigenza delle causali per i rinnovi e le proroghe di contratti fino a 12 mesi, introducendo nuove causali per i contratti tra 12 e 24 mesi (incluse quelle per esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti in assenza di previsione contrattuale).
- Conseguenza dell’abrogazione: L’abrogazione mira a garantire una maggiore tutela ai lavoratori precari reintroducendo l’obbligo di causale anche per i contratti inferiori a 12 mesi.
Quesito 4: Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
Descrizione del Quesito: Si propone l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante gli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, limitatamente alla frase che esclude la responsabilità per i danni derivanti da rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Cosa significa il Quesito 4? Questo quesito, relativo alla sicurezza sul lavoro, intende ampliare la responsabilità dell’azienda che commissiona un appalto.
Conseguenza dell’abrogazione: L’abrogazione di questa esclusione implicherebbe maggiori responsabilità dirette anche per il committente, l’appaltatore e il subappaltatore per infortuni subiti dai lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, anche se i danni sono conseguenza dei rischi specifici della loro attività.





